Deduzione delle spese di carburante

A partire dal 1 luglio 2018 si potrà beneficiare della deduzione delle spese di carburante esclusivamente se tali acquisti saranno effettuati mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate bonifici, assegni.

E’ questo quanto previsto dal comma 922, art. 1 , della Legge di Bilancio 2018, posto immediatamente dopo gli articoli inerenti all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le imprese del settore carburanti.

Tale obbligo entrerà in vigore a partire dal 1 luglio 2018 e, a partire sempre dalla stessa data, verrà contestualmente abolita la scheda carburante.
Per poter dedurre la spesa sostenuta sarà necessario richiedere al benzinaio l’emissione della fattura elettronica.

Cosa cambia per i titolari di partita IVA?

Se fino ad oggi i contribuenti passivi IVA hanno compilato la scheda carburante ai fini di beneficiare della deduzione del costo della benzina e poter detrarre IVA, a partire dal 1 luglio 2018 non sarà più necessario.

Le deduzioni fiscali dei costi e relative detrazioni IVA verranno riconosciute esclusivamente qualora le spese sostenute per l’acquisto di carburante saranno effettuate mediante mezzi di pagamento tracciabili, come bancomat carte di credito, bonifico, assegni e documentate a mezzo fattura elettronica.